PREMESSA E PRINCIPI FONDAMENTALI
Il presente CODICE ETICO (di seguito Codice) definisce formalmente i valori essenziali riconosciuti, accettati e condivisi all’interno di Cestaro Fonderie S.P.A., nonché gli standard di riferimento e le norme di condotta, i diritti, i doveri e le responsabilità rispetto ai soggetti con cui la Società è in relazione nello svolgimento di qualsiasi attività inerente il proprio oggetto sociale.
Il Codice intende stabilire i principi cui devono essere ispirati e orientati i comportamenti di coloro che operano nell’ambito e/o in nome dell’Ente, nei rapporti interni ed esterni, attuali o potenziali, con i colleghi, i clienti, i soci, i collaboratori, i fornitori e la Pubblica Amministrazione. Il Codice costituisce vincolo di condotta per tutti i Destinatari ed esplicita specificazioni esemplificative degli obblighi generali di onestà, diligenza, correttezza e lealtà che devono ispirare i medesimi Destinatari nello svolgimento delle proprie attività.
L’Ente, nel rispetto dei principi qui enunciati, a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse, eviterà di intraprendere ovvero interromperà i rapporti con soggetti che non si impegnino a perseguire la rigorosa conformità alle prescrizioni normative vigenti e/o che rifiutino di adeguarsi alle indicazioni fondanti del presente Codice.
L’adozione e la verifica su congruità, attuazione ed aggiornamento del presente Codice è di competenza del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, il quale può promuoverne integrazioni o modifiche.
ART. 1 – DESTINATARI
I destinatari del presente Codice, tenuti a osservare i principi in esso enunciati e sottoposti a sanzioni in caso di violazioni dello stesso, sono:
In particolare, l’osservanza del Codice integra a tutti gli effetti le obbligazioni contrattuali dei dipendenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2104 del Codice Civile[1]: ogni violazione lede il rapporto di fiducia instaurato con il Datore di lavoro e può portare all’adozione di provvedimenti nei confronti dei Destinatari, in coerenza con le disposizioni di legge e con i previsti regimi contrattuali.
La Società si impegna, altresì, a promuovere la conoscenza effettiva del Codice da parte dei destinatari, mettendo a disposizione, anche su supporto informatico, copia integrale dello stesso e promuovendo ogni iniziativa utile alla divulgazione, alla conoscenza ed alla comprensione dei relativi contenuti.
ART. 2 - PRINCIPI ETICI E VALORI DI RIFERIMENTO
I principi etici ed i valori di riferimento adottati dalla Società costituiscono essenziali ed imprescindibili elementi di orientamento per tutti i soggetti in essa coinvolti nello svolgimento dell’attività dell’Ente e configurano la policy aziendale. Tali principi etici e valori di riferimento sono:
Eventuali situazioni di conflitto, anche se solo potenziale, dovranno essere comunicate all’Ente in modo tempestivo e dettagliato e il soggetto in conflitto dovrà astenersi dal compimento o dalla partecipazione ad atti che possano recare pregiudizio all’Ente stesso ovvero comprometterne l’immagine.
In questa prospettiva, nel rispetto della legislazione vigente, l’Ente si impegna alla tutela dei dati personali e sensibili in proprio possesso e al loro utilizzo ai soli fini consentiti dalla legge, attraverso l’istituzione di procedure finalizzate a tutelare la privacy individuale, anche attraverso il rispetto della corrispondenza e delle relazioni interpersonali ed il divieto di interferenze, intromissioni e forme lesive di controllo che possano ledere la personalità.
Non è ammessa in alcun modo l’alterazione del funzionamento di un sistema informatico aziendale ovvero dei dati o informazioni in esso contenuti, e qualsiasi altro comportamento che possa comprometterne la funzionalità e la protezione.
APPLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI PRINCIPI
Per permettere una rigorosa applicazione dei principi etici e dei valori sopra esposti, il presente Codice intende individuare gli ambiti di applicazione degli stessi concentrando l’attenzione sulle principali tipologie di rapporti lavorativi che i Destinatari si troveranno ad intrattenere.
A tal scopo, l’Ente si impegna a divulgare il presente Codice a tutti i Destinatari, mediante apposite ed adeguate attività di formazione e informazione. In tale prospettiva, il Codice Etico sarà reso disponibile in formato cartaceo e digitale e ciascun lavoratore dovrà sottoscrivere una specifica dichiarazione di avvenuta presa di conoscenza dello stesso.
RAPPORTI INTERNI
Dovere incessante di coloro che lavorano per l’Ente è l’integrità morale, che deve caratterizzare le scelte dell’intera organizzazione.
ART. 1 - RAPPORTI TRA I VERTICI DELLA SOCIETÀ
L’attività degli Organi Sociali è ispirata all’assoluto rispetto sia delle regole sancite dallo Statuto della Società che dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria.
Gli organi di tipo amministrativo sono tenuti a:
- impegnarsi in modo attivo affinché la Società possa trarre beneficio dalle loro competenze specialistiche;
- denunciare tempestivamente qualsiasi situazione di conflitto d’interesse in cui si sentano coinvolti;
- rispettare la riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento del proprio mandato.
Gli Organi Sociali che operano nell’Ente sono tenuti alla piena collaborazione ed informazione reciproca al fine di promuovere il coordinamento ed il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Per quanto concerne gli obblighi di riservatezza, essi devono svolgere i propri incarichi in totale fedeltà verso l’Ente, nei confronti del quale hanno il dovere di operare con completa trasparenza al fine di consentire la ricostruzione di tutte le operazioni che svolgono.
ART. 2 - RAPPORTI TRA DIPENDENTI E OBBLIGHI DEI RESPONSABILI
I rapporti tra i lavoratori dipendenti dell’Ente sono ispirati a valori di convivenza civile e si svolgono nel rispetto dei diritti e della libertà della persona e dei principi primari di affermazione della pari dignità sociale senza discriminazioni di nazionalità, lingua, sesso, razza, credo religioso, appartenenza politica e sindacale e condizioni fisiche o psichiche. In particolare, è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
I lavoratori dipendenti si impegnano ad osservar il principio di solidarietà, dando maggior importanza al rispetto dei valori giuridici qui esplicati rispetto al perseguimento di obiettivi personali.
I dipendenti dell’Ente, seppur gerarchicamente strutturati, devono altresì osservare ed applicare i principi di diligenza, uguaglianza ed onestà, favorendo la collaborazione reciproca, sostenendo la creazione di un ambiente lavorativo idoneo alla tutela della persona e del lavoratore dal punto di vista sia professionale che relazionale.
Ogni Responsabile è tenuto ad esercitare i suoi poteri con obiettività ed equilibrio, curando la graduale crescita professionale dei propri collaboratori nel rispetto della meritocrazia e il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, dando ascolto alle segnalazioni pervenutegli.
Il personale partecipa ai Piani Formativi proposti dall’Ente garantendo impegno, professionalità e spirito di partecipazione.
Il lavoratore deve infine onorare tutte le prescrizioni enunciate dal Contratto Collettivo che li riguarda e deve informare tempestivamente i propri Responsabili diretti dell’insorgenza di dinamiche che possono interferire con una sana e corretta gestione dell’attività lavorativa.
ART. 3 - RAPPORTI VERTICALI TRA VERTICI DELLA SOCIETÀ E DIPENDENTI
I vertici della Società sono tenuti ad esercitare in modo equilibrato i propri poteri nei confronti dei sottoposti, nel rispetto della persona e della propria dignità.
In ogni caso, i vertici dell’Ente non devono abusare della propria posizione né nella fase di selezione del personale dipendente (che deve attuarsi su base esclusivamente meritocratica e/o nel rispetto delle leggi vigenti), né durante l’esecuzione del lavoro.
I vertici dell’Ente devono dare disposizioni esclusivamente conformi alla legge ed ai principi del Codice e devono evitare qualsiasi comportamento vessatorio e/o intimidatorio volto a far violare i suddetti principi al personale dipendente.
D’altro canto, i dipendenti sono tenuti al rispetto delle direttive impartite loro dai vertici dell’Ente ed alla loro diligente esecuzione, a patto che gli ordini ricevuti non risultino palesemente in contrasto con le leggi vigenti e/o con i principi del presente Codice, nel qual caso essi devono tempestivamente segnalare tali situazioni all’ODV, come descritto nella sezione III del Codice.
ART. 4 - RAPPORTI TRA VERTICI DELLA SOCIETÀ, DIPENDENTI ED ORGANO DI VIGILANZA
Sia i vertici della Società che i lavoratori dipendenti hanno l’obbligo di recepire e impegnarsi a rispettare tutte le direttive e le comunicazioni dell’Organo di Vigilanza e di Controllo (si veda MOG ex D.Lgs. 231/01), attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite.
I Destinatari devono inoltre segnalare all’Organo di Vigilanza qualsiasi situazione, condotta, evento, circostanza che indichi una presunta violazione in ordine ai reati di cui al D.Lgs. n. 231/01.
RAPPORTI ESTERNI
Considerando che l’Ente intrattiene quotidianamente rapporti con i terzi, siano essi clienti, fornitori, Pubblica Amministrazione (di seguito anche “P.A.”), i Destinatari sono tenuti, in queste relazioni, a rispettare le leggi e a tenere un comportamento improntato alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza, efficienza ed equità così come sancito dal presente Codice Etico.
ART. 1 - RAPPORTI CON I CLIENTI
Nell’obiettivo di garantire una piena soddisfazione delle esigenze del cliente, anche al fine di creare un solido rapporto ispirato a valori di correttezza, lealtà, efficienza e professionalità e rispetto della legge, è necessario:
- sviluppare e mantenere con i clienti relazioni favorevoli, improntate alla massima efficienza, collaborazione e cortesia, rispettando impegni e obblighi assunti nei loro confronti;
- fornire informazioni accurate, complete, veritiere e tempestive in modo da consentire ai clienti una decisione consapevole;
- non ventilare, consigliare e/o proporre ai clienti azioni o condotte contrarie alle leggi;
- non promettere, in alcun modo, risultati che non attengono alla responsabilità dell’Ente;
- impostare tutti i rapporti economici con i clienti (compensi, rimborsi spese, contributi, donazioni, etc..) con la massima trasparenza e nel rispetto dello statuto e della legislazione vigente.
ART. 2 - RAPPORTI CON FORNITORI E COLLABORATORI ESTERNI
La selezione dei fornitori e dei collaboratori esterni, la scelta di beni, merci e servizi da acquistare devono avvenire secondo i principi del presente Codice e delle procedure interne in vigore utilizzando la forma scritta.
La selezione dei fornitori deve avvenire analizzando in via esclusiva parametri imparziali quali l’efficienza, la capacità, la qualità, la convenienza economica.
Nei rapporti con i fornitori sono proibiti regali, donazioni, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di preferenza, cortesia e di ospitalità finalizzati ad ottenere un trattamento di favore; i doni d’uso (scambiati per consuetudine in occasione di particolari festività come, per esempio, quelle natalizie) dovranno rispettare i requisiti di tenuità (ovvero modico valore simbolico) e di eguaglianza (ovvero parità di costo nella scelta del dono per ogni fornitore o collaboratore esterno).
Sono vietati i regali effettuati per iniziativa personale o attingendo da denari propri o non anticipatamente adibiti a tale scopo.
Da ciò che si è anticipato consegue l’obbligo imprescindibile di documentazione delle spese effettuate e di rendicontazione trasparente delle stesse.
ART. 3 - RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ E L’AMBIENTE
L’Ente, consapevole degli effetti della propria attività imprenditoriale sullo sviluppo economico e sociale e di conseguenza sul benessere generale della collettività, ha interesse ad essere accettato socialmente dalle comunità nel cui contesto opera.
A tale scopo esso intende operare nel rispetto delle comunità locali e nazionali, e contribuisce alla sensibilizzazione sul tema dello sviluppo sostenibile, gestendo in modo ecocompatibile le proprie attività e le proprietà affidategli, in considerazione dei diritti delle generazioni future.
ART. 4 - RAPPORTI CON AUTORITÀ E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L’assunzione di impegni con Pubbliche Amministrazioni e Istituzioni Pubbliche è di competenza esclusiva degli Organi Sociali preposti incaricati con atto formale.
I rapporti con Autorità e Pubblica Amministrazione devono essere intrapresi e gestiti nell’assoluto e rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi fissati nel Codice Etico e delle procedure e policies interne.
L’Ente vieta a tutti coloro che operano a nome proprio, nel proprio interesse o per proprio conto di accettare, promettere o offrire, anche in via indiretta, denaro, doni, prestazioni, beni, servizi o favori non dovuti (anche in termini di opportunità di impiego) in riferimento a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o soggetti privati ad essi connessi, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti di favore o prestazioni indebite o per qualsiasi altro scopo.
È obbligatorio per tutti comunicare tempestivamente all’ODV eventuali richieste o offerte di denaro o di favori di qualunque tipo che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di operazioni riconducibili all’attività sociale formulate indebitamente a/da coloro che operano per conto della Società nell’ambito di rapporti con la Pubblica Amministrazione; l’ODV potrà conseguentemente adottare gli idonei provvedimenti.
Solo in occasione di particolari ricorrenze (es. festività natalizie) è concesso che l’Ente possa omaggiare, secondo consuetudine, alcuni interlocutori, compresi i rappresentanti o referenti della Pubblica Amministrazione, con beni di modico valore.
ART. 5 – RAPPORTI CON LA STAMPA ED ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE
I rapporti dell’Ente con gli organi di informazione devono essere intrattenuti in coerenza con le strategie aziendali di comunicazione, secondo criteri di condotta improntati a principi di trasparenza, correttezza e tempestività. Per questo motivo tali rapporti sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali preposte formalmente incaricate, oppure ai Destinatari espressamente autorizzati dalle stesse.
In mancanza di specifica delega, ai collaboratori è assolutamente vietato rilasciare a rappresentanti della stampa, di altri mezzi di comunicazione e a terzi, informazioni di qualsivoglia natura relative all’Ente o comunque lasciar trapelare notizie aziendali riguardanti gli affari, le scelte strategiche o l’organizzazione dell’Ente.
VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO E SISTEMA SANZIONATORIO
Un’eventuale mancata osservanza delle disposizioni stabilite nel presente Codice Etico, considerata un’infrazione ai principi deontologici e ai doveri di correttezza, verrà perseguita disciplinarmente.
ART. 1 - SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI
All’ODV dell’Ente deve essere segnalata immediatamente ogni presunta violazione che possa riguardare i reati di cui al D.Lgs. n. 231/01, secondo i criteri stabiliti nel MOG.
Le segnalazioni di violazione dovranno contenere informazioni sufficienti per identificare i termini delle stesse al fine di poter consentire l’effettuazione di un’analisi appropriata.
L’Ente si impegna a garantire la segretezza della provenienza della segnalazione di avvenuta/richiesta/tentata violazione dei principi contenuti nel Codice o nelle procedure interne in modo che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo.
ART. 2 - LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO
La violazione dei principi fissati nel Codice Etico compromette irreparabilmente il rapporto di fiducia tra l’Ente ed il soggetto inadempiente, sia esso amministratore, dipendente, consulente, collaboratore a vario titolo, cliente o fornitore.
Eventuali violazioni saranno perseguite dal Gruppo con incisività, tempestività ed immediatezza, tramite adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari, indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale di tale condotta e dall’instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui tale condotta costituisca reato.
Qualora la violazione commessa dovesse comprendere anche gli estremi della violazione del MOG, essa comporterà l’applicazione delle sanzioni previste nella Parte Generale – Sistema Disciplinare.
Gli effetti delle violazioni del Codice Etico devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con l’Ente: a tale scopo l’Ente provvede a diffondere il Codice Etico, ad informare i Destinatari sul tema delle sanzioni previste in caso di violazione e in merito alle modalità e procedure di irrogazione avendo come riferimento il vigente C.C.N.L. di riferimento, ossia il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro metalmeccanico, nella versione attualmente vigente.
Ogni violazione del presente Codice Etico posta in essere da fornitori, consulenti, agenti, appaltatori e altri collaboratori dell’Ente potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negli accordi di collaborazione o negli altri documenti contrattuali, la risoluzione del contratto, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni all’Ente.
L’Ente, per tutelare la propria immagine e salvaguardare le proprie risorse umane ed economiche, non intratterrà nessun genere di rapporto con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi descritti dal Codice Etico.
[1] Art. 2104 del Codice Civile: “Diligenza del prestatore di lavoro. – Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori dai quali gerarchicamente dipende”.
PREMESSA E FINALITÀ
L’adozione del presente MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ai sensi del D.Lgs. 231/01 (di seguito MOG) è tesa alla creazione di un sistema di prescrizioni e strumenti organizzativi avente l’obiettivo di garantire che l’attività dell’Ente sia svolta nel pieno rispetto della vigente normativa e del Codice Etico aziendale e di prevenire, trattare e sanzionare eventuali tentativi di porre in essere comportamenti a rischio di commissione di una delle fattispecie di reato presupposto previste dal citato Decreto Legislativo e successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto, il MOG si propone le finalità di:
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione di reati e comportamenti illeciti o impropri connessi con l’attività aziendale;
- determinare, in tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome e per conto dell’Ente nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni aziendali e normative, in condotte illecite passibili di sanzioni sia a carico dell’autore della violazione (sul piano civilistico, disciplinare e, in taluni casi, penale) sia a carico dell’Ente (responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.);
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell’interesse dell’Ente che la violazione delle disposizioni afferenti al MOG comporterà l’applicazione di apposite sanzioni, ivi compresa l’ipotesi di risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che l’Ente non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui l’Ente fosse apparentemente in condizione di averne interesse o trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui l’Ente si ispira ed intende attenersi;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del MOG attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali
- migliorare il sistema di Corporate Governance.
Il MOG predisposto dall’Ente consiste pertanto in un sistema strutturato ed organico di protocolli e strumenti di controllo che nella sostanza:
- individuano le aree ed i processi di possibile rischio nell’attività aziendale, vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che possano essere commessi i reati presupposto oggetto del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.;
- definiscono un sistema normativo, procedurale e disciplinare interno, finalizzato alla prevenzione dei reati, nel quale sono tra l’altro ricompresi:
- contribuiscano a realizzare effettivamente una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti siano realmente attuati, attraverso:
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono ad un Organismo di Vigilanza (ODV) compiti, funzioni e poteri di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del MOG e di proporne l’aggiornamento.
DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI
- Area Competente o Funzione Aziendale Responsabile: funzione con compiti di applicazione di un protocollo o deputata a svolgere determinate attività o a compiere specifici atti.
- Codice Etico: il codice di condotta adottato dall’Ente contenente i principi, le norme, i valori essenziali e gli standard di riferimento che hanno lo scopo di orientare i comportamenti di coloro che agiscono per conto e nell’interesse dell’Ente.
- C.d.A. - Consiglio di Amministrazione: organo amministrativo dell’Ente a composizione collegiale.
- Decreto: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19/06/01, nonché le successive modifiche ed integrazioni.
- Destinatari: soggetti a cui si rivolge il Modello Organizzativo che, a vario titolo, sono tenuti alla sua osservanza.
- DVR: Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e per la salute nel lavoro, redatto a cura e sotto la responsabilità del Datore di lavoro ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08;
- Ente: persona giuridica/società/cooperativa/associazione anche priva di personalità giuridica (non sono contemplate in questa definizione le imprese individuali, come precisato dalla Corte di Cassazione); nel presente MOG l’Ente è costituito da CESTARO FONDERIE S.P.A.;
- MOG: Modello di Organizzazione e Gestione, implementato, adottato e mantenuto in conformità agli artt. 6 e 7 del Decreto;
- ODV - Organismo di Vigilanza e di Controllo: l’organismo individuato dall’Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, al quale sono affidati i compiti ed i poteri di vigilare sul funzionamento e sul rispetto del MOG e di proporne l’aggiornamento.
- Parte Generale: sezione del MOG in cui vengono stabilite le regole di comportamento e le procedure di validità generale che l’Ente ed i destinatari devono osservare nella propria operatività.
- Parte/i Speciale/i: sezioni del MOG che individuano e regolano le specifiche fattispecie di reati presupposto ed i correlati Processi a Rischio.
- Principi di Comportamento: principi indicati nelle Parti Speciali, che i Destinatari devono rispettare nell’esercizio dei compiti e delle attribuzioni ad essi affidati.
- Processi a Rischio: particolari attività svolte dall’Ente e dai destinatari, nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto rientranti nel campo di applicazione del Decreto.
- Protocolli: l’insieme di regole e modalità operative, descritte nella sezione Parti Speciali, che i Destinatari devono rispettare nello svolgimento delle specifiche attività.
- Pubblica Amministrazione: uffici e organi pubblici (statali e territoriali), pubblici ufficiali e in genere incaricati di pubblico servizio.
- Quote: unità di misura per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste nel Decreto, il cui numero si determina in relazione alla gravità del fatto illecito e ad altri parametri valutati dell’autorità giudicante; il valore unitario della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente, e comunque è compreso da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37; la sanzione non può essere inferiore a cento e superiore a mille quote.
- Reati presupposto: le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i. che, se commesse, possono comportare la responsabilità giuridica amministrativa della Società.
- Sistema Disciplinare: l’insieme delle misure sanzionatorie stabilite dall’Ente da applicarsi nei confronti di coloro che non osservano i Principi di Comportamento e i Protocolli contenuti nel Modello Organizzativo.
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” entra in vigore in Italia il 4 luglio 2001, in attuazione dell’art. 11. della legge delega 29 settembre 2000 n. 300.
Il Decreto, emanato nell’ambito dell’attuazione di norme internazionali, ha introdotto nel nostro ordinamento il concetto di responsabilità (c.d. amministrativa) diretta dell’ente in caso di commissione di una precisa serie di reati (e anche di illeciti amministrativi, per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 62/05) da parte di figure legate all’ente stesso tramite un rapporto funzionale.
Queste normative, come descritto successivamente, si pongono l’obiettivo di ricercare e sanzionare il vero soggetto che trae vantaggio dalla commissione di un illecito. Infatti, la motivazione che può spingere alcuni soggetti compiere un determinato reato è rintracciabile nell’obiettivo di favorire economicamente e/o sotto altri profili la propria azienda.
In questo modo viene punito non solo l’esecutore del fatto ma anche la società di appartenenza dello stesso (con responsabilità differenti ma interconnesse).
Si evidenzia come la stesura iniziale del Decreto considerava solo una quantità limitata di reati presupposto dai quali poteva scaturire una responsabilità amministrativa per l’Ente.
L'elenco delle fattispecie rilevanti è stato successivamente rivisto e ampliato e comprende oggi numerosi reati di seguito oggetto di rigorosa descrizione (si rimanda alla sezione Parti Speciali).
La normativa in questione prevede una responsabilità degli enti che si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno materialmente realizzato l’illecito e che, ai sensi dell’art. 5 del Decreto, sorge qualora determinati reati siano commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente, in Italia o all’estero, da parte di:
Dal punto di vista oggettivo, la responsabilità dell’ente sussiste dunque qualora sia comprovabile che il reato o l’illecito amministrativo è stato commesso nel suo interesse o vantaggio. In questa circostanza l’ente collettivo diviene, infatti, il beneficiario della condotta criminosa materialmente commessa dalla persona fisica in esso inserita, sia essa soggetto apicale o sottoposto.
Differentemente, ai sensi dell’art. 5, l’ente non viene coinvolto nella responsabilità nel caso in cui l’esecutore abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Peraltro, la responsabilità dell’ente potrà ricorrere anche nel caso in cui l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile (art. 8, c. 1, lett. A).
Per quanto riguarda, quindi, il profilo oggettivo della disposizione normativa, si deve tenere ben presente la distinzione fra i due concetti di “interesse” e di “vantaggio”. Il concetto di “interesse”, infatti, presuppone la finalizzazione dell’azione al conseguimento di un beneficio (indipendentemente dalla realizzazione dell’effettivo conseguimento); il “vantaggio” invece si concretizza nel momento in cui l’autore tramite la sua condotta abbia fatto ottenere all’ente un rendiconto economico.
Il criterio dell’interesse, dunque, esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile “ex ante”, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile “ex post”, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito (secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.38343, del 24/04/2014, cd. caso Thyssenkrupp).
Per quanto riguarda, invece, il profilo soggettivo della responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001, perché questa sia riconosciuta è necessario che l’autore dell’illecito penale sia legato all’ente da diverse tipologie di rapporti funzionali. Il reato deve cioè essere commesso o da un c.d. soggetto apicale, che abbia cioè funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione (anche solo in via di fatto), o da un soggetto sottoposto alla vigilanza o alla direzione di uno dei predetti soggetti apicali.
L’appartenenza del soggetto autore del reato a una o all’altra delle predette categorie comporta notevoli differenze in termini di coinvolgimento dell’Ente.
Qualora l'esecutore del reato sia una persona fisica con rilevanti cariche all'interno della società (ossia funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente ovvero di una sua unità organizzativa autonoma dal punto di vista finanziario e funzionale) oppure sia una persona che esercita, anche soltanto di fatto, la gestione e il controllo dell’ente, vi è una sorta di presunzione relativa di responsabilità (art. 6 Decreto).
Nel caso si verificasse la situazione appena descritta, ne deriverebbe un coinvolgimento dell’Ente nella vicenda processuale (che toccherebbe per esempio l’Amministratore), a meno che l’ente stesso non provi talune circostanze:
- di aver adottato ed efficacemente attuato un MOG idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi,
- di aver costituito un ODV,
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organo di cui sopra,
- che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il MOG.
Diversamente avviene invece nell’ipotesi in cui l’esecutore del reato sia un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (ai sensi dell'art. 7 Decreto), come per esempio un dipendente: in questo caso non viene dato per scontato un legame così forte con l’ente di appartenenza.
L’Ente può essere ritenuto responsabile solo quando è provato che il reato è stato compiuto per l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, a causa cioè di un assente o carente controllo dell’operato del dipendente.
In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7, c. 2 Decreto).
In ogni caso, l’ipotesi di responsabilità dell’Ente non è una circostanza esclusiva ed alternativa rispetto all’ipotesi di responsabilità della persona fisica, che resta regolata dal diritto penale, ma vi si aggiunge. Il giudice dovrà quindi eventualmente sia dimostrare che in effetti il soggetto ha commesso un illecito penale, sia accertare se sussiste una concreta carenza di organizzazione all’interno dell’Ente che ha agevolato la commissione dell’illecito stesso.
Il Decreto prevede che per gli illeciti sopra descritti agli enti possano essere applicate quattro diverse tipologie di sanzioni: le sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive, la pubblicazione della sentenza e la confisca del prezzo o del profitto del reato.
Le sanzioni pecuniarie si applicano ogniqualvolta un ente commetta uno degli illeciti previsti dal Decreto. Esse vengono applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille (l’importo di una quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Ai fini della quantificazione delle quote il giudice deve tenere conto:
L’importo della quota viene invece fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione. Per il pagamento della sanzione pecuniaria comminata, comunque, non vengono coinvolti i patrimoni personali dei singoli soci o associati (art. 27): è esclusivamente l’ente che risponde con il suo patrimonio o, eventualmente, con il fondo comune.
Il Decreto prevede tuttavia specifiche ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria, ed infatti, ai sensi dell’art. 12:
1) la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore ad euro 103.291,38 qualora:
2) la sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
3) la sanzione pecuniaria è ridotta dalla metà ai due terzi se ricorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere a) e b) del precedente punto 2).
Le sanzioni interdittive, che hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, possono essere applicate solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
Le sanzioni interdittive applicabili agli enti ai sensi del Decreto sono:
Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice sulla base dei criteri indicati per la commisurazione delle sanzioni pecuniarie e tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità di applicare alcune sanzioni in via definitiva (quindi superando il limite massimo di durata di due anni), qualora si verifichino determinati eventi considerati particolarmente gravi dal legislatore. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente. L’interdizione dall’esercizio dell’attività si applica soltanto quando l’irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata.
Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta con la sentenza di condanna la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato (sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede).
In caso di applicazione di sanzioni interdittive può essere disposta, a spese dell’ente, la pubblicazione della sentenza di condanna per una sola volta, in uno o più giornali, nonché mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è stata introdotta nel nostro ordinamento una responsabilità in sede penale (formalmente qualificata come responsabilità “amministrativa”) degli enti.
Il legislatore italiano si è in questo modo conformato ad una serie di provvedimenti comunitari ed internazionali che richiedevano una maggiore responsabilità degli enti coinvolti nella commissione di alcuni tipi di illeciti aventi rilevanza penale.
La normativa in questione prevede una responsabilità degli enti che si aggiunge a quella delle persone fisiche che hanno materialmente realizzato l’illecito e che sorge qualora determinati reati siano commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente, in Italia o all’estero, da parte di:
I Destinatari della normativa sono, ai sensi del Decreto, gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione del Decreto: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche fonda il suo presupposto su una carenza organizzativa, tale per cui vi può essere la commissione del reato.
Il Decreto concede all’ente un particolare tipo di esonero di responsabilità se:
L’adozione del MOG assume così notevole rilevanza per l’Ente, in quanto, se adottato ed efficacemente attuato prima del sorgere delle criticità, esso funge da criterio di esclusione della punibilità; nel caso in cui venga adottato successivamente, rappresenta invece un utile strumento per attenuare le sanzioni conseguenti all’accertamento della responsabilità per l’ente.
I tre requisiti strutturali indispensabili che deve possedere un MOG sono:
✓ specificità (identificazione puntuale delle aree a rischio, individuazione delle modalità di gestione finanziarie e in caso di precedenti illeciti focalizzazione di sistemi di controllo adatti alla storia della società),
✓ efficacia (idoneità dei meccanismi di controllo predisposti per identificare le operazioni anomale),
✓ attualità (costante adeguamento delle procedure anche in relazione al progressivo ampliarsi normativo che aggiorna l’elenco degli illeciti sanzionabili).
Il MOG è composto da un insieme di regole di carattere sia generale che operativo il cui rispetto nell’esecuzione di attività nell’ambito dei processi a rischio consente di prevenire i comportamenti illeciti, scorretti, irregolari descritti nella Parte Speciale.
Le procedure disciplinanti i comportamenti e i principi illustrati nel MOG hanno sia lo scopo di far conoscere ai Destinatari le condotte da tenere nell’ambito dei processi a rischio e che quello di individuare i soggetti coinvolti e quelli responsabili.
Il MOG prevede una puntuale informazione dell’ODV deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dello stesso. È previsto inoltre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare i Destinatari in caso di comportamenti irrispettosi delle prescrizioni in esso contenute.
Cestaro Fonderie S.P.A. svolge attività di progettazione, realizzazione e commercializzazione di prodotti derivanti dalla fusione dell’alluminio e di altri materiali non ferrosi. La Società è costituita da tre stabilimenti dislocati in altrettante sedi:
- Fonderia: Via Prati, 30/32 – 36010 Monticello C. O. (VI)
- Animisteria: Via del Lavoro, 5/7 – Cavazzale - 36010 Monticello C.O. (VI)
- Finitura e Raffreddatori: Via dell’Artigianato, 34 – 36050 Bressanvido (VI)
L’Ente inizia l’attività nel 1963 come azienda famigliare, caratterizzandosi subito per la particolare attenzione all’evoluzione tecnologica del settore fonderia. La particolare attenzione ai rapporti umani e la valorizzazione delle competenze dei singoli, rappresentano, da sempre, un punto di forza che ha consentito a Cestaro Fonderie S.P.A. di rimanere costantemente al passo con la richiesta del mercato.
La scelta della specializzazione nelle leghe di alluminio ha consentito, fin da subito, di concentrare ricerca e risorse su un unico obiettivo, consentendo di produrre fusioni di sempre maggiore contenuto tecnologico come parti per le trasmissioni di potenza e compressoristica negli anni ’80 e successivamente per l’elettromeccanica e il riscaldamento dagli anni '90.
Il know-how accumulato nel corso degli anni è alla base della qualità tecnica che Cestaro Fonderie S.P.A. offre ad una clientela internazionale, per realizzazione di getti in leghe di alluminio. Tutto questo unito alle caratteristiche che hanno sempre contraddistinto l’azienda: servizio e flessibilità.
La missione che oggi l’azienda si propone è quella d’essere un partner affidabile, a livello nazionale ed estero, dei principali utilizzatori di fusioni in leghe di alluminio con elevato contenuto tecnico, ponendosi tra le principali realtà per livello qualitativo, flessibilità nel servizio, competitività, capacità tecnica ed innovativa.
Al fine di rendere più chiara e facilmente comprensibile la struttura organizzativa di Cestaro Fonderie S.P.A., si rimanda all’organigramma generale dell’Ente, nella versione più recente in vigore.
L’Ente, con l’adozione del presente MOG, si pone l’obiettivo di prevedere un insieme di principi generali di comportamento e di procedure interne che, rispettando il criterio di attribuzione di funzioni e deleghe di poteri, risponda alle finalità ed alle regole previste dal Decreto (e successive modificazioni intervenute), sia in termini di prevenzione dei reati che in termini di vigilanza sull’attuazione del MOG e dell’eventuale irrogazione di sanzioni.
Le procedure e i principi di comportamento qui descritti (di seguito “protocolli”) si integrano con le altre procedure, con gli organigrammi e con il sistema di attribuzione di poteri già esistenti nell’ambito dell’Ente, con lo scopo di sviluppare la consapevolezza nei Destinatari che operano nei processi, al fine di limitare il rischio di poter incorrere in illeciti e nelle relative sanzioni sia a carico degli stessi sia a carico della Società.
Come previsto espressamente dall’art. 6, comma 3 del Decreto, i modelli di organizzazione e di gestione possono essere predisposti sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia. In conformità a tale disposizione, Cestaro Fonderie S.P.A., nella predisposizione del presente MOG, si è ispirata alle “Linee Guida per la realizzazione di un Modello Organizzativo e Gestionale conforme al D. Lgs. 231/01 nel Settore Fonderia” emanate da Assofond, nell’edizione di settembre 2019.
Occorre tuttavia ricordare che tali indicazioni rappresentano un semplice quadro di riferimento a cui ogni società può rifarsi ai fini dell’adozione del MOG. Cestaro Fonderie S.P.A. ha, infatti, adeguato le linee guida alla realtà concreta che la caratterizza e, quindi, alle sue dimensioni ed alla specifica attività che svolge.
Il MOG è adottato con delibera del C.d.A. di Cestaro Fonderie S.P.A..
Il presente MOG si compone di una Parte Generale e di alcune Parti Speciali che individuano e disciplinano i Processi a Rischio.
Precedentemente all’adozione del MOG, l’Ente ha predisposto un Codice Etico, contenente quei principi rappresentativi della filosofia aziendale che devono ispirare le scelte e le condotte di tutti coloro che, a vario titolo e vario livello, possono agire per conto e nell’interesse dell’Ente (Destinatari).
Il Codice Etico è uno strumento adottato in via autonoma e applicabile sul piano generale da parte dell’Ente, per esprimere dunque una serie di principi di deontologia aziendale che Cestaro Fonderie S.P.A. riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali.
Il Codice Etico inoltre richiama principi di comportamento idonei a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D. Lgs. 231/01 e costituisce una componente integrante del presente MOG, i cui contenuti si integrano con i principi e i valori generali del Codice Etico.
Il Codice Etico di Cestaro Fonderie S.P.A. è pubblicato sul server interno accessibile a tutti i dipendenti e sul sito aziendale.
6.1 CRITERI
L’art. 6, comma II, lett. a) del Decreto afferma che il presente MOG debba “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”. A tale proposito l’Ente ha eseguito una precisa analisi delle attività aziendali, dei processi formativi e delle modalità applicative delle decisioni nelle singole aree operative, nonché delle procedure di controllo presenti.
Per condurre tale verifica l’Ente si è avvalso di risorse interne e di professionisti esterni, che hanno condotto un dettagliato esame dell’attività e della principale documentazione aziendale, anche tramite lo strumento dell'intervista ai referenti delle varie funzioni.
Durante questa disamina l’Ente ha:
6.2 IDENTIFICAZIONE DEI REATI DI POTENZIALE INTERESSE
Successivamente alle verifiche di cui al punto 6.1, l’Ente ha individuato le fasi e le attività aziendali nel cui ambito può astrattamente verificarsi la commissione di reati e/o illeciti amministrativi.
Risultano individuati quindi come principali Processi a Rischio, e sono quindi regolamentate nell’ambito delle Parti Speciali del presente MOG, le aree di attività potenzialmente correlate con la commissione dei reati così come evidenziati nell’Allegato 1 “Tabella di correlazione reati e funzioni”.
6.3 ESCLUSIONE DI ALCUNI REATI NON APPLICABILI ALLA REALTÀ DI CESTARO FONDERIE S.P.A.
Si precisa che l’esame preliminare del complesso delle attività aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione, all’interno della realtà di Cestaro Fonderie S.P.A., di alcuni reati, così come evidenziati dall’Allegato 1 “Tabella di correlazione reati e funzioni”, tra cui:
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/2001);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater, D.lgs. 231/2001);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1, D.Lgs. 231/2001);
- Reati contro la personalità individuale in materia di pornografia, prostituzione minorile riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/2001). Risulta invece rilevante, ai fini di questo MOG, il reato introdotto dall’art. 603 bis c.p., in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- Reati di c.d. market abuse: abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001).
Tali reati non hanno trovato pertanto una valutazione specifica nelle seguenti Parti Speciali del presente MOG.
Vi sono, infine, ulteriori categorie di reato che, pur essendo potenzialmente rilevanti nell’ambito della realtà aziendale, sono caratterizzate da criticità e priorità giudicate inferiori rispetto alle fattispecie sopra elencate e che pertanto in fase di prima adozione del MOG non vengono specificamente ricompresi nelle Parti Speciali.
Si tratta di:
- Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis.1, D.Lgs. 231/2001)
- Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/2001)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/2001)
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/2001)
- Reati transanzionali (artt. 3 e 10, L. 146/2006).
L’Ente potrà procedere in qualsiasi momento, tramite il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell’ODV, alla revisione ed all’integrazione del MOG, con estensione ad ulteriori ipotesi di reato presupposto e ai correlati processi a rischio.
6.4 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Considerato che l’articolo 6, comma 2 lettera c del Decreto richiede una chiara identificazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie che inibiscono la commissione dei reati, l’Ente potrà emettere mediante delibera del C.d.A., come integrazione del presente MOG, uno specifico protocollo per regolare la destinazione delle risorse e le transazioni funzionali alle finalità del presente documento, con riferimento alle figure coinvolte, ai relativi poteri, agli strumenti utilizzati ed alle relazioni con il sistema amministrativo/contabile.
Le disposizioni del presente MOG sono indirizzate ai soggetti interni ed esterni che operano nell’ambito dell’Ente, qualsiasi sia il rapporto che li lega allo stesso, ivi compresi gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti, gli agenti, i fornitori, i consulenti, gli appaltatori, i collaboratori ed altre figure esterne coinvolte su incarico dell’Ente o legate allo stesso da rapporti contrattuali, sebbene non inquadrate nell’organigramma aziendale, nonché i membri dell’ODV.
Tra i destinatari del MOG si distinguono:
I Destinatari del MOG sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con l’Ente.
L’Ente condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del MOG, anche qualora il comportamento sia realizzato nell’interesse dell’Ente ovvero con l’intenzione di apportare ad esso un vantaggio.
Il C.d.A. tramite il supporto operativo delle strutture aziendali provvede ad informare tutti i Destinatari dell’esistenza e del contenuto del MOG e si coordina con l’ODV per promuoverne la diffusione, la conoscenza e la relativa formazione, facendo anche puntuale riferimento a tutti gli aggiornamenti e le integrazioni successive.
Al fine di prevenire la commissione di illeciti, l’obiettivo è quello di diffondere la conoscenza del Decreto, dei Principi di Comportamento e dei Protocolli; viene quindi articolata una attività di formazione in relazione alla qualifica dei Destinatari, al livello di rischio dell’area in cui operano, all’aver o meno essi funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione della Società.
L’Ente pianifica, organizza ed esegue incontri formativi con l’obiettivo di divulgare le regole comportamentali, in modo tale da informare sull’importanza del rispetto delle stesse e sulla sensibilità aziendale verso questi strumenti organizzativi, da aggiornare puntualmente con le novità e le integrazioni normative.
La partecipazione ai programmi formativi da parte dei Destinatari è documentata e archiviata.
Fatte salve la competenza e l’autonomia decisionale del C.d.A. in materia di modalità di diffusione, comunicazione e formazione, in sede di prima adozione del MOG si prevede che:
a.1) per i nuovi assunti la diffusione avvenga al momento della consegna della scheda rischio mansione, a cui è aggiunta la clausola del rispetto di quanto contenuto all’interno del presente MOG; a tali lavoratori saranno inoltre consegnate la scheda informativa suddetta e una copia del Codice Etico.
Il riferimento al MOG potrà essere contenuto anche nella Nota Informativa consegnata ai visitatori che accedono a Cestaro Fonderie S.P.A.
Dell’adozione del presente MOG si darà adeguata pubblicità anche sul sito web dell’Ente.
Ad ogni modo, il presente MOG viene riesaminato periodicamente dall’ODV, al fine di appurarne l’effettività, l’adeguatezza, la validità nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità, curandone il relativo aggiornamento.
L’art. 6, comma I, lett. b) del Decreto prevede che l’Ente, una volta adottato un idoneo MOG, possa essere esonerato dalla responsabilità che conseguirebbe dalla commissione dei reati indicati, nel caso in cui abbia affidato ad un organismo specificamente individuato il compito formale di vigilare sul funzionamento e l’attuazione del MOG, nonché di curarne l’aggiornamento.
L’Ente, nell’ambito della stessa delibera del C.d.A. con la quale adotta il MOG, provvede alla costituzione dell’Organismo di Vigilanza e di Controllo (di seguito “ODV”), in forma monocratica ovvero collegiale, nominando formalmente i componenti sulla scorta delle opportune valutazioni di idoneità professionale, competenza ed autonomia. L’incarico dell’ODV è annuale, di volta in volta rinnovabile.
L’ODV nominato deve rispettare i seguenti requisiti:
- di indipendenza: i membri dell’ODV non possono svolgere all’interno dell’Ente ruoli di responsabilità funzionale, al fine di evitare conflitti di interessi nello svolgimento delle proprie funzioni; tale requisito di indipendenza è attestato tramite un’autocertificazione sottoscritta dai membri dell’ODV stesso;
- di autonomia, anche economica: l’ODV ha potere di iniziativa e autonomia decisionale in merito alle modalità di esecuzione delle verifiche sul MOG, ha inoltre autonomia di gestione del budget di spesa che gli viene assegnato dal C.d.A.; l’ODV si autogestisce attraverso la predisposizione di un proprio Regolamento interno di condotta che dovrà essere definito all’inizio del suo incarico;
- di professionalità e integrità: l’ODV può essere formato sia da membri interni sia esterni all’Ente, scelti in base alle loro competenze specialistiche; per quanto concerne in particolare questo requisito, non può essere nominato componente dell’ODV colui il quale si trovi nelle condizioni previste dall’art. 2382 c.c. o chi, comunque, sia stato condannato penalmente (l’assenza di condanne penali è attestata tramite un’autocertificazione sottoscritta dai singoli membri dell’ODV);
- di continuità d’azione: secondo quanto stabilito nel presente MOG, l’ODV deve predisporre e presentare al C.d.A. un piano di intervento, almeno annuale, attraverso il quale programmare i controlli da eseguire e l’impiego del budget di spesa; gli esiti delle verifiche periodiche sul MOG devono essere comunicati al C.d.A. e qualora l’ODV rilevi la necessità di aggiornamento del MOG deve proporre al C.d.A. gli interventi modificativi che ritiene opportuni.
All’ODV è affidato il fondamentale compito di costante monitoraggio e vigilanza di cui sopra e, tra i suoi compiti:
- individua le attività che andrà a svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche,
- presenta periodicamente al C.d.A. il proprio piano d’intervento,
- documenta, anche in forma sintetica, l’attività svolta e custodisce la documentazione prodotta in modo da assicurarne la riservatezza, nel rispetto della normativa in materia di privacy e protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679/UE),
- fa riferimento direttamente al C.d.A..
Nello svolgimento della propria funzione l’ODV può avvalersi della collaborazione di risorse professionali interne ed esterne.
Per l’esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, il C.d.A., tenuto conto anche delle attività svolte dall’ODV, attribuisce allo stesso un budget di spesa annuale per lo svolgimento in piena autonomia economica e gestionale dell’attività previste o concordate.
Questo budget sarà di volta in volta aggiornato a seconda delle esigenze intervenute nel corso dell’anno.
Eventuali necessità specifiche emerse all’ODV che determinino superamenti del budget saranno comunicate al C.d.A..
I compiti di vigilanza e di controllo che caratterizzano l’ODV si esplicano in via generale attraverso le seguenti attività.
9.1. VERIFICA DELL’EFFICACIA E DELL’ADEGUAMENTO COSTANTE DEL MOG
L’ODV effettua le verifiche periodiche di efficacia e idoneità del MOG allo scopo di prevenire la commissione degli illeciti oggetto delle Parti Speciali e svolge questa attività coordinandosi con i responsabili delle Funzioni oggetto di controllo. L’ODV deve accertarsi che i protocolli operativi previsti dal MOG siano stati adeguatamente divulgati tramite specifica formazione al personale interno all’Ente e che tali protocolli siano effettivamente applicati durante lo svolgimento delle mansioni lavorative. Tramite i controlli l’ODV valuta se le procedure implementate risultano realmente funzionali a contrastare eventuali illeciti oppure necessitano di integrazione.
A seguito delle verifiche svolte, delle modifiche normative o dell’eventuale insorgenza di nuovi processi a rischio dovuti a cambiamenti organizzativi interni all’Ente, l’ODV propone agli organi competenti gli opportuni adeguamenti del MOG, al fine di garantire una costante e completa prevenzione da parte del MOG contro la commissione di reati.
9.2. ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO
L’ODV ha completo potere di iniziativa, nell’ambito della propria autonomia e discrezionalità, nel procedere ad atti di controllo e di verifica sulla corretta e puntuale applicazione del MOG, anche tramite consultazione della documentazione inerente all’attività svolta in relazione ai processi a rischio sottoposti a controllo e/o verifica, estraendone eventualmente copia, nonché tramite effettuazione di interviste a soggetti coinvolti negli stessi.
Sono previste in particolare:
L’ODV, alla conclusione di questa attività, ha potere di segnalare eventuali osservazioni e/o suggerimenti alle Funzioni interessate, che saranno poi relazionate per iscritto anche al C.d.A..
9.3. SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL SISTEMA DISCIPLINARE
Una volta accertata la violazione sull’osservanza delle disposizioni del MOG, l’ODV, nell’ambito delle proprie funzioni di verifica e controllo, effettua la segnalazione all’Ente, al fine dell’applicazione della rispettiva sanzione disciplinare.
9.4. FLUSSI INFORMATIVI ALL’ODV
Si definiscono flussi informativi tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell’ODV secondo quanto previsto dal MOG.
Esistono appositi metodi di segnalazione ad uso dei Destinatari per informare l’ODV in merito a violazioni del MOG o ad azioni/eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto. Tempistiche e modalità della circolazione delle informazioni verso l’ODV potranno essere regolamentate in dettaglio dallo stesso ODV, prevedendo ad esempio la creazione di un indirizzo mail dedicato ovvero l’utilizzo di un apposito portale per la segnalazione di illeciti in azienda, nel rispetto della normativa italiana e della direttiva europea vigenti sul whistleblowing.
In questo frangente viene assicurato il rispetto degli obblighi generali di riservatezza previsti dalla legge, nell’ottica di tutelare il cosiddetto “whister blower”, al fine di evitare nei suoi confronti trattamenti o ritorsioni discriminatorie.
I Destinatari in particolare devono trasmettere all’ODV le informazioni riguardanti i provvedimenti provenienti dagli organi di polizia giudiziaria, dalla magistratura o da altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine o giudiziaria per una delle fattispecie citate nel Decreto riguardanti l’Ente e/o i Destinatari, sempre rispettando i suddetti obblighi di riservatezza.
Inoltre, il vertice aziendale comunica all’ODV:
9.6. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
Gentile interessato, secondo la normativa indicata che prevede la tutela e la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i nostri trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Le forniamo a riguardo le seguenti informazioni.
OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Verranno trattati i vostri i dati personali, identificativi (in particolare, nome, cognome, indirizzo di residenza o domicilio, codice fiscale e/o p. iva, email, numero telefonico – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicatici in fase di inizio del rapporto contrattuale o dati atti a soddisfare un rapporto di lavoro in essere. Non sono posti in essere trattamenti dei dati automatizzato con fini di profilazione, né il trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 e 10 del Regolamento Europeo 679/2016 se non con suo consenso scritto.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti Finalità di Servizio:
permettere di registrarLa nelle anagrafiche della azienda, sia cartacee che in modalità elettronica;
gestire e mantenere suddette anagrafiche;
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi della navigazione su Internet;
prevenire ogni eventuale uso illecito degli strumenti tele-informatici;
esercitare ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
inviarLe via email le informative circa il rapporto di lavoro in essere con la Scrivente.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. n.4.2 GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
I suoi dati personali verranno trattati il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto, per le Finalità di Servizio.
ACCESSO AI DATI
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le seguenti finalità:
a dipendenti e collaboratori della scrivente nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
a terzi soggetti (ad esempio studi professionali, etc) che svolgono attività in outsourcing per conto della scrivente, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I suoi dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli
altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge e per l’espletamento delle finalità
dette. In particolare:
spedizionieri, trasportatori, padroncini, Poste, aziende per la Logistica;
consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
banche e istituti di credito;
imprese di assicurazione;
società di recupero e/o cessione di crediti;
altre società, enti e/o persone fisiche che svolgono attività strumentali, di supporto o funzionali all’esecuzione dei contratti o servizi richiesti (es., società di imbustamento e smistamento corrispondenza, fornitori, ecc.);
società di consulenza;
nostri agenti;
revisori contabili;
organi di vigilanza;
società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero società sottoposte a comune controllo, per le finalità amministrativo contabili ivi espressamente previste.
TRASFERIMENTO DEI DATI
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati presso la sede legale della scrivente. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che la scrivente, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, si assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard
previste dalla Commissione Europea.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei dati per le finalità indicate nei punti precedenti è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe l’erogazione dei servizi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ottenere l'indicazione:
- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
ottenere:
- l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato;
opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. L’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli art. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
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Data: 24 Maggio 2018
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L’azienda Cestaro Fonderie SpA ha avviato un progetto di rinnovamento del processo produttivo in ambito “green”: convinta che il territorio e l’ambiente in cui opera siano la cornice del proprio quadro di crescita, pone grande attenzione e approfondimento al miglioramento della propria “environmental footprint”.
Il cammino che condurrà ad un radicale sviluppo del concetto di produzione, prevede diverse tappe tra cui quella di “riciclo e riuso degli scarti di lavorazioni meccaniche”. Dotata da anni di un consistente parco di centri di lavoro, l’azienda ha ritenuto d’interesse approfondire la possibilità di reintrodurre nel proprio ciclo produttivo il materiale residuo risultante dall’asportazione dell’alluminio sulle proprie fusioni detto “truciolo”. Quest’ultimo si compone di “frammenti” di lega di alluminio impregnati da olio lubrorefrigerante, la cui presenza è di ostacolo al recupero diretto della lega stessa mediante rifusione: determinante è la realizzazione a partire da Agosto 2022 di uno specifico impianto di recupero del truciolo che dopo “pressatura idraulica” è compattato in “bricchetti” asciutti pronti per essere fusi nuovamente nei nostri impianti; l’olio ricavato è invece ripetutamente riutilizzato prima dello smaltimento definitivo.
I benefici attesi e concreti sono risultati già testati:
un miglioramento dell’impatto ambientale: truciolo ed olio non sono più rifiuti, ma risorse riutilizzabili;
un risparmio nell’approvvigionamento dell’alluminio (oltre che degli altri componenti della lega) e dell’olio lubrorefrigerante;
l’avanzamento di un percorso di sviluppo e crescita aziendale nel territorio e nel suo rispetto.
Nel complesso quindi il miglioramento coinvolge il processo all’interno del proprio quadro ambientale: ad oggi il percorso evolutivo aziendale ha confermato più volte che la direzione è quella giusta poiché nasce dall’analisi e dalla riflessione sui propri valori sociali e sul perseguimento del proprio impegno ambientale, valori imprescindibili dallo sviluppo di un‘azienda 4.0.
“Intervento realizzato avvalendosi del Finanziamento Piano Sviluppo e Coesione Veneto-Sezione Speciale” grazie al sostegno finanziario ricevuto di € 63.725,40.
Si ringraziano tutti gli enti e gli uffici preposti.
2022-08-29
CESTARO FONDERIE SPA
Via dell' Artigianato 34
36050 Bressanvido (Vicenza) Italy
P.IVA e C.F. 01721440244 - REA Vicenza N° 179726 - N° Mecc. VI 039078 - Cap. soc. € 760.000,00 i.v.
Tel +39 0444 460400
Fax +39 0444 460460
E-mail: info@fonderiecestaro.it
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Cestaro Fonderie da sempre volge la propria produzione verso i più svariati settori. Nel tempo ha focalizzato la propria attenzione verso quelli più qualificati.
Elettromeccanica
Riscaldamento
Trasmissioni di potenza
Meccanica in genere aria/acqua
Refrigerazione
Automazione
Automotive
Aerospazio
Settore Ferroviario
Settore Agricolo
Settore Medicale
Difesa
L’autoproduzione di leghe primarie di altissima qualità, la produzione interna di anime con formulazioni specifiche, l’esecuzione di trattamenti termici ad alta efficienza rappresentano i punti fondamentali dell’ offerta tecnica della Cestaro Fonderie.
La formatura mediante impianti automatici di nuova generazione garantisce elevati standard di precisione e costanza dimensionale delle produzioni.
Abbiamo a cuore il rispetto per l'ambiente e la salute delle persone.
POLITICA AMBIENTALE
Prevenire l'inquinamento, tutelare l'ambiente e salvaguardare la sicurezza e la salute delle persone sono impegni prioritari che CESTARO FONDERIE spa da sempre persegue e che intende confermare e dimostrare attraverso l'adesione a un Sistema di Gestione Ambientale che soddisfi, come standard minimo di riferimento, i requisiti della Norma ISO 14001.
La Direzione presiede e segue quanto attinente al Sistema di Gestione Ambientale e si impegna a perseguire e sostenere i seguenti obiettivi:
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