Conferma di aver preso visione delle Condizioni Generali
Marzo 2023
Attrezzature: s’intendono le attrezzature e i modelli necessari alla produzione dei Getti quali, a titolo meramente esemplificativo, le casse d’anima, le sagome, i dispositivi d’uso e di controllo, gli stampi etc.
Avviso di Merce Pronta: s’intende la comunicazione di cui all’art. 4.2.1 delle presenti Condizioni Generali.
Capitolato: s’intende il documento concordato dalle Parti che contiene le specifiche tecniche che definiscono i Getti oggetto della Fornitura richiesta dal Cliente e che CF deve realizzare, ivi incluse a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo le regole e le classi di durezza, le Tolleranze di qualsiasi tipo, la natura e le modalità delle ispezioni, la natura e l’estensione dei Controlli nonché, nel caso di Getti compositi o assemblati tramite saldatura dalla Fonderia, la delimitazione di ciascun componente del Getto, l’identificazione e l’estensione delle zone di saldatura.
CF (o anche la Fonderia): s’intende Cestaro Fonderie S.p.A., corrente in 36050 Bressanvido (Vicenza), via dell’Artigianato 34.
Cliente: s’intende la società che acquista i Getti.
Comitato delle Associazioni Europee di Fonderia (CAEF): s’intende l’organizzazione delle Fonderie Europee che comprende i seguenti Paesi: Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Lituania, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.
Condizioni Generali: s’intendono le presenti condizioni generali di fornitura di Getti in metallo.
Conferma d’Ordine: s’intende la conferma da parte di CF dell’Ordine effettuato dal Cliente.
Contratto: s’intende il contratto di Fornitura stipulato tra il Cliente e CF, che, salvo diverse modalità negoziali definite tra le Parti, comprende (i) la Richiesta di Offerta, (ii) l’Offerta, (iii) l’Ordine, (iv) la Conferma d’Ordine, (v) il Capitolato, (vi) le Condizioni Generali.
Controllo: s’intende l’attività di verifica dei Getti prodotti da CF, con particolare riguardo alla conformità degli stessi alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato.
Diritti di Proprietà Industriale (DPI): s’intendono tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale riservati ai sensi di legge alla persona fisica o giuridica che abbia svolto l’attività di progettazione dei Getti forniti dalla Fonderia.
Fornitura: s’intende la fornitura (i) di Getti di metalli ferrosi e non ferrosi, modelli, attrezzature e stampi, composti o assemblati, nonché (ii) di prestazioni e servizi collaterali concordata con il Cliente.
Garanzia: s’intende la garanzia dei Getti come disciplinata dall’art. 13.1.1 delle presenti Condizioni Generali.
Getto: s’intende il prodotto in metallo realizzato dalla Fonderia tramite un processo di fusione e colata.
Getto-Campione: s’intende il prototipo dei Getti richiesti dal Cliente, realizzato da CF in base alle specifiche tecniche contenute nel Capitolato e inviato dalla Fonderia al Cliente per l’accettazione.
Informazioni Riservate: s’intende qualsiasi dato, informazione e/o documento, di natura confidenziale, trasmesso reciprocamente dalle Parti anche prima della stipulazione del Contratto che sia comunicato per iscritto, su carta o altro supporto anche informatico, direttamente e/o indirettamente anche per tramite di altro soggetto e sia espressamente qualificata come “riservata”, “segreta”, “di proprietà” o con altre espressioni simili. Sono in ogni caso Informazioni Riservate le notizie relative a CF e alla sua organizzazione commerciale e produttiva, nonché gli studi della Fonderia.
Inserti: s’intendono componenti di diverso metallo prodotti separatamente e inseriti nel Getto al momento della fusione.
Offerta: s’intende l’offerta economica che CF presenta su richiesta del Cliente e che ha ad oggetto la realizzazione dei Getti, modelli, attrezzature e stampi indicati in quest’ultima.
Oneri Preliminari: s’intendono gli oneri cui il Cliente deve adempiere per permettere a CF di avviare la produzione dei Getti; sono Oneri Preliminari, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la fornitura di documentazione, materiali e dettagli di esecuzione e la fornitura delle Attrezzature la cui realizzazione spetti al Cliente.
Ordine Aperto: s’intende un Ordine per il quale sia già stata fissata la data di consegna in vista della quale CF abbia già organizzato la produzione, ma con facoltà del Cliente di revocare l’Ordine fermi gli obblighi previsti dall’articolo 3.6 delle presenti Condizioni Generali.
Ordine: s’intende l’ordine del Cliente destinato a CF e avente ad oggetto la Fornitura dei Getti e gli eventuali Controlli che il Cliente richiede effettuarsi sugli stessi, nonché le parti dei Getti destinate a tali Controlli e le classi di durezza.
Parte: s’intendono al singolare CF o il Cliente e al plurale entrambi.
Penale: s’intende la somma prevista all’art. 4.1.2 delle presenti Condizioni Generali.
Periodo di Deposito: s’intende il periodo previsto dall’art. 6.3.1 delle presenti Condizioni Generali.
Periodo di Garanzia: s’intende il termine previsto dall’art. 11.1.1 (iii) delle presenti Condizioni Generali.
Prezzo: s’intende la somma in valuta dovuta dal Cliente a CF per i Getti oggetto dell’Ordine e disciplinata dall’art. 5.1 delle presenti Condizioni Generali.
Richiesta di Offerta: s’intende la richiesta del Cliente di ottenere dalla Fonderia una quotazione del Prezzo preventivabile per una specifica Fornitura indicata nella richiesta stessa.
Supporto Informatico: s’intende qualunque supporto materiale idoneo a contenere documenti in formato digitale.
Interessi di Mora: s’intende il tasso di interessi dovuti per il ritardo dei pagamenti come previsto dal Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 e successive modifiche.
Termine di Consegna: s’intende il termine disciplinato dall’art. 4.1 delle presenti Condizioni Generali.
Termini di Pagamento: s’intendono le condizioni di pagamento del Prezzo applicabili al Cliente e comprendono (i) la data di scadenza del pagamento o dei pagamenti dovuti, (ii) l’eventuale possibilità di un pagamento rateizzato, (iii) la modalità di pagamento, (iv) il conto corrente di appoggio intestato alla Fonderia.
Tolleranza: s’intende i) lo scostamento tra il numero di Getti prodotti in serie inizialmente convenuto e il numero di quelli effettivamente prodotti e consegnati, oppure ii) i margini di scostamento previsti nel Capitolato rispetto alle caratteristiche metallurgiche contenute nelle specifiche.
1.2 Nel Contratto, se non diversamente indicato o altrimenti desumibile dal contesto:
(i) eventuali rinvii ad articoli, premesse o Allegati sono da intendersi come riferiti ad articoli, premesse o Allegati del Contratto;
(ii) i termini utilizzati con iniziale maiuscola e definiti dal presente art. 1 possono essere utilizzati al singolare e/o al plurale a seconda che il contesto lo richieda;
(iii) i riferimenti a un soggetto comprendono i suoi successori e aventi causa a titolo universale o particolare, nei limiti di legge.
Le presenti Condizioni Generali di Fornitura regolano i termini e le modalità in base alle quali CF fornirà al Cliente i Getti, formando le stesse parte integrante del Contratto.
3.1 Il Cliente è tenuto a inviare a CF la Richiesta di Offerta e l’Ordine secondo le modalità previste dall’art. 17 delle presenti Condizioni Generali, allegando altresì il relativo capitolato. Con le stesse modalità CF comunicherà al Cliente l’Offerta e la Conferma d’Ordine, con il relativo Capitolato definitivo.
3.2 Sia nell’Ordine che nella Conferma d’Ordine è onere delle Parti:
3.3 La Richiesta di Offerta, l’Offerta, l’Ordine, la Conferma d’Ordine e il Capitolato sono redatti su Supporto Informatico e possono essere forniti, all’occorrenza, su documento cartaceo. Qualora tali documenti vengano inviati sia in forma cartacea che su Supporto Informatico, in caso di discordanza tra questi faranno fede unicamente i documenti sottoscritti in forma cartacea.
3.4 Se l’Offerta contiene un termine entro cui il Cliente ha facoltà di accettare, la revoca della stessa è priva di effetto se interviene prima della scadenza di detto termine. Qualora invece l’Offerta non contenga indicazioni rispetto al termine di accettazione, la stessa si intenderà revocabile in qualsiasi momento. L’Offerta si intenderà revocata qualora le Parti non trovino un accordo rispetto al Capitolato e/o ai Getti da realizzare in base ai Getti-Campione che eventualmente siano stati sottoposti da CF al Cliente.
3.5 Qualora il Cliente richieda l’applicazione di un sistema di Assicurazione Qualità, tale richiesta dev’essere resa nota dal Cliente nella Richiesta di Offerta e indicata nuovamente nell’Ordine; CF, a sua volta, deve confermarla nella propria Offerta e nella Conferma d’Ordine.
3.6 Una volta emesso l’Ordine, il Cliente non ha facoltà di revocarlo. Nel caso di illegittima revoca dell’Ordine, il Cliente è tenuto a risarcire CF:
La revoca di Ordini Aperti s’intenderà avere effetto con riguardo sia alle quantità già prodotte che a quelle in corso di produzione, fermo l’obbligo del Cliente di rimborsare a CF il prezzo di acquisto della materia prima comperata da quest’ultima per approvvigionarsi in seguito al ricevimento dell’Ordine Aperto.
3.7 Salvo diverso accordo tra le Parti, con l’emissione della Conferma d’Ordine il Contratto s’intenderà definitamente concluso, senza possibilità di recesso per ciascuna delle Parti.
4.1 (Termine di Consegna)
4.1.1 Il Termine di Consegna, salvo diverso accordo scritto, andrà calcolato dalla data in cui il Cliente ha adempiuto a tutti gli Oneri Preliminari, ferma una proroga per un periodo non inferiore all’eventuale ritardo con cui il Cliente ha adempiuto ai detti Oneri Preliminari. Tuttavia, qualora tale ritardo interferisca con slot di produzione già pianificati per altri Clienti, l’inizio della produzione e il conseguente Termine di Consegna verrà ridefinito in buona fede tra le Parti. In ogni caso il Termine di Consegna, se non diversamente disposto nella Conferma d’Ordine, ha carattere indicativo e non perentorio.
4.1.2 In caso di ritardata consegna rispetto al Termine di Consegna, qualora le Parti abbiano inteso attribuirvi valore perentorio, CF è tenuta al pagamento di una Penale solo qualora sia specificamente prevista nella Conferma d’Ordine. In ogni caso, le Parti si danno reciprocamente atto che la Penale non potrà superare il 5% del prezzo dei prodotti da consegnare, escluse imposte, tasse e altre spese accessorie. Resta altresì inteso che in nessun caso CF sarà tenuta alla manleva o al risarcimento del Cliente da eventuali penali da questo a sua volta concordate con il suo cliente finale, salvo espresso accordo scritto al riguardo e precisa identificazione delle penali in questione nella Conferma d’Ordine.
4.1.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che la Penale eventualmente dovuta andrà corrisposta solamente nei limiti del danno effettivamente e direttamente subito dal Cliente, nelle voci di danno emergente e lucro cessante. Con il pagamento della Penale il Cliente rinuncia a ogni e altra somma astrattamente dovuta da CF a qualsiasi titolo a causa del ritardo nella consegna, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno subito qualora il ritardo derivi da dolo o colpa grave della Fonderia.
4.2 (Modalità di consegna e trasferimento del rischio)
4.2.1 Completata la realizzazione dei Getti, CF è tenuta a darne comunicazione al Cliente tramite Avviso di Merce Pronta. Entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione dell’Avviso di Merce Pronta, il Cliente è tenuto a provvedere al ritiro dei Getti, che CF, salvo diverso accordo scritto, consegnerà Franco Fabbrica (EXW – Incoterms 2020) presso il proprio stabilimento in 36050 Bressanvido (VI), via dell’Artigianato 34.
4.2.2 I Getti sono consegnati nello stato indicato nella Conferma d’Ordine o, in mancanza di indicazione, allo stato greggio di fonderia, sbavati e smaterozzati.
4.2.3 La consegna verrà effettuata (i) direttamente al Cliente o in alternativa (ii) al vettore indicato nell’Ordine o ancora, in mancanza di indicazioni sul punto, (iii) al vettore scelto da CF.
4.2.4 Qualora il Cliente non provveda al ritiro dei Getti entro 10 (dieci) giorni dall’emissione dell’Avviso di Merce Pronta ai sensi del paragrafo 4.2.1 e in ogni caso di impossibilità a consegnare per causa non imputabile a CF, quest’ultima avrà facoltà, a sua completa discrezione, alternativamente:
In ogni caso, l’obbligo di consegna s’intenderà adempiuto alla data di consegna indicata nell’Avviso di Merce Pronta.
4.2.5 Il rischio di perimento e/o di danneggiamento dei Getti s’intende trasferito in capo al Cliente dal momento della consegna allo stesso e/o al vettore incaricato dal Cliente o da CF nonché, nel caso previsto al paragrafo 9.4, alla data di consegna indicata nell’Avviso di Merce Pronta. Resta inteso che i Getti rimangono di proprietà di CF sino all’integrale pagamento del Prezzo, come meglio disciplinato all’articolo 12 delle presenti Condizioni Generali.
4.2.6 Salvo diverso accordo previsto nella Conferma d’Ordine o concluso per iscritto anteriormente alla consegna:
5.1 (Prezzo)
5.1.1 Il Prezzo dovuto per la Fornitura dei Getti è indicato nella Conferma d’Ordine. Salva diversa pattuizione ivi contenuta, il Prezzo indicato s’intenderà dovuto per l’Ordine complessivo, imposte, tasse ed eventuali sconti esclusi. Qualora il Prezzo dei Getti sia determinato a peso, il valore di quest’ultimo indicato nella Conferma d’Ordine è puramente indicativo, facendo fede unicamente il valore rilevato al termine della produzione, al momento della consegna dei Getti presso la Fonderia.
5.1.2 Salvo che ciò non sia espressamente escluso dalla Conferma d’Ordine, è facoltà di CF aumentare il Prezzo ai sensi dell’articolo 13.2.1 in ragione di eventi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le variazioni dei tassi di cambio, dei costi dei materiali, del costo dell’energia, del costo del lavoro, dei costi di trasporto e/o di altri costi collegati all’Ordine, intervenuti tra la data della Conferma d’Ordine e quella di Avviso di Merce Pronta.
5.1.3 In caso di modifica dei Termini di Pagamento concordata con CF sono in ogni caso a carico del Cliente tutti gli oneri aggiuntivi (stoccaggio, spese amministrative ecc ...) anche fiscali che ne derivano e che dovranno essere pagati dal Cliente immediatamente al ricevimento della relativa fattura emessa dalla Fonderia.
5.2 (Modalità di pagamento)
5.2.1 Salvo diverso accordo scritto, tutti i pagamenti di cui al Contratto vanno effettuati sui conti correnti indicati nella Conferma d’Ordine. Eventuali pagamenti presso conti correnti diversi in seguito al ricevimento di comunicazioni intervenute a mezzo posta elettronica o altro strumento di comunicazione elettronica non si intenderanno validamente effettuati e dovranno essere ripetuti, salvo effettivo incasso da parte di CF. Resta quindi inteso che su questa non grava il rischio di eventuali intrusioni nelle comunicazioni da parte di hacker.
5.2.2 I Termini di Pagamento sono regolati dalla Conferma d’Ordine. In assenza di indicazioni, il pagamento del Prezzo deve effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, con riferimento alle spese eventualmente sostenute dalla Fonderia per la realizzazione delle Attrezzature tale scadenza s’intenderà decorrere dalla data di presentazione dei Getti campione.
5.2.3 In difetto di pagamento del Prezzo secondo i Termini di Pagamento è facoltà di CF, alternativamente:
5.2.4 In nessun caso, eventuali vizi e/o difetti dei Getti, quand’anche espressamente riconosciuti da CF, nonché eventuali ritardi rispetto alle date di consegna convenute, conferiranno al Cliente la facoltà di sospendere i relativi pagamenti e/o qualsiasi altro pagamento dovuto alla Fonderia anche in forza di altri rapporti contrattuali.
5.2.5 In nessun caso il Cliente avrà facoltà di compensare quanto dovuto a CF a titolo di Prezzo con eventuali somme a qualsiasi titolo dovute da quest’ultima.
5.2.6 Sulle somme esigibili ai sensi dei precedenti paragrafi decorrono di diritto e senza necessità di messa in mora gli Interessi di Mora previsti dalla legge italiana.
6.1 (Fornitura delle Attrezzature)
6.1.1 La fornitura delle Attrezzature è a carico del Cliente, che ha facoltà di affidarne la realizzazione a CF a prezzi e condizioni da concordare di volta in volta. In tal caso, quest’ultima è tenuta alla realizzazione delle stesse in conformità alle specifiche date dal Cliente, secondo la tecnica di fabbricazione indicata da quest’ultimo e resta inteso che, salvo preventivo accordo scritto con il Cliente, CF non garantisce la durata di impiego di tali Attrezzature. Le Attrezzature verranno opportunamente fotografate e le relative foto condivise. Le foto non comprenderanno elementi specifici del know how aziendale quali, a titolo di esempio rami di colata ecc.
6.1.2 Nel caso in cui il Cliente si occupi di realizzare o fornire le Attrezzature, questi s’impegna a evidenziare marchiature, riferimenti di montaggio e di impiego ed è il solo responsabile della concordanza delle stesse con i disegni e le caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato; tale concordanza può essere verificata da CF su richiesta del Cliente, che è tenuto a sostenerne i relativi costi da concordare previamente che verranno all’uopo fatturati dalla Fonderia.
6.1.3 Qualora le Attrezzature fornite dal Cliente non consentano la verifica della concordanza di cui al precedente paragrafo, CF è tenuta a darne immediata comunicazione al Cliente. In caso di mancato riscontro alla criticità evidenziata da CF entro 5 (cinque) giorni lavorativi, è facoltà di CF determinare autonomamente le forme, le dimensioni e gli spessori dei Getti grezzi sulla base esclusivamente delle Attrezzature inizialmente fornite dal Cliente, che sarà il solo responsabile della conformità all’Ordine dei Getti prodotti sulla base delle stesse.
6.1.4 Qualora il Cliente consegni a CF Attrezzature non conformi all’impiego convenuto tra le Parti, quest’ultima avrà facoltà di chiedere una modifica del Prezzo dei Getti inizialmente pattuito e la fornitura di Attrezzatura conforme. L’accordo sulla modifica del Prezzo dovrà essere concluso prima dell’inizio della produzione dei Getti.
6.1.5 La consegna delle Attrezzature è a carico del Cliente, che è tenuto a provvedervi a titolo gratuito nel luogo precisato da CF.
6.2 (Costi di realizzazione e proprietà delle Attrezzature)
6.2.1 Salvo quanto previsto dai seguenti paragrafi, il Cliente è tenuto in via esclusiva a sostenere i costi necessari per la progettazione e la realizzazione delle Attrezzature, così come per la loro sostituzione, riparazione o ripristino a seguito di usura, ancorché affidate a CF, ed è il solo titolare del diritto di proprietà sulle Attrezzature. Qualora la progettazione, realizzazione, sostituzione, riparazione o ripristino delle Attrezzature venga affidata a CF, i relativi prezzi saranno oggetto di fatturazione separata da parte di CF, dove verranno indicati come “costi di realizzazione attrezzature”. Il Cliente sarà tenuto a corrispondere tali prezzi nelle modalità e nei termini previamente concordati tra le Parti e indicati in detta fattura.
6.2.2 In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo, le Parti riconoscono che la proprietà delle Attrezzature spetta a CF qualora le Parti si accordino affinché il Cliente sostenga solo una parte dei costi di progettazione e realizzazione delle stesse. I costi a carico del Cliente saranno oggetto di separata fattura e verranno corrisposti da questo nei termini e nelle modalità previamente concordate e indicate dalla stessa.
6.2.3 Nel caso in cui il Cliente sia il solo titolare del diritto di proprietà sulle Attrezzature, qualora in ragione dei normali rischi legati alla loro produzione i Getti prodotti vengano scartati, CF non sarà ritenuta responsabile dei costi di sostituzione delle Attrezzature che sono servite alla produzione degli stessi. Salvo che non sia stato preventivamente accordato con CF un Prezzo maggiorato al fine di coprire tale rischio, il Cliente s’impegna a fornire Attrezzature sostitutive o, in alternativa, a sostenerne le spese di realizzazione qualora questa sia affidata alla Fonderia.
6.3 (Deposito, restituzione e ritenzione delle Attrezzature)
6.3.1 Nei casi in cui il Cliente sia il solo titolare del diritto di proprietà sulle Attrezzature, completata la produzione dei Getti ed evaso l’Ordine, CF è tenuta alla restituzione delle Attrezzature entro il termine concordato tra le Parti per iscritto. In mancanza di accordo, le Attrezzature resteranno in deposito a titolo gratuito presso la Fonderia sino alla richiesta di restituzione da parte del Cliente o alla restituzione su iniziativa di CF e in ogni caso sino al termine del Periodo di Deposito pari a 3 (tre) anni a decorrere dall’ultima consegna dei Getti. Le Attrezzature saranno restituite nello stato di usura e di invecchiamento sussistenti al momento della restituzione.
6.3.2 Decorso il Periodo di Deposito, salva proroga dello stesso ai sensi del paragrafo 6.3.5, il Cliente è tenuto a ritirare a proprie spese le Attrezzature dalla Fonderia. In difetto di ritiro delle Attrezzature entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del Periodo di Deposito, CF avrà facoltà di addebitare al Cliente un canone di deposito calcolato su base giornaliera tenuto conto dell’ingombro del peso dei getti. In caso di mancato ritiro oltre 60 giorni dalla scadenza di tale temine CF avrà facoltà di rottamare le Attrezzature senza necessità di avvisare il Cliente, fermo il diritto al canone maturato sino alla data di rottamazione.
6.3.3 Durante il Periodo di Deposito, salvo il diritto di ritenzione di cui al paragrafo 6.3.6, (i) le Attrezzature non possono essere utilizzate da CF per la realizzazione di getti destinati a clienti terzi, salva preventiva autorizzazione scritta del Cliente; (ii) è facoltà del Cliente chiedere in ogni momento la restituzione, le cui spese saranno dallo stesso sostenute.
6.3.4 Durante il Periodo di Deposito CF avrà cura di tenere le attrezzature in luogo idoneo e con la dovuta diligenza.
6.3.5 È facoltà delle Parti prorogare il Periodo di Deposito; restando in ogni caso inteso che la durata dello stesso non può essere superiore complessivamente a 5 (cinque) anni.
6.3.6 È in ogni caso riservato a CF il diritto alla ritenzione delle Attrezzature sino al pagamento di tutte le somme ancora dovute dal Cliente a qualunque titolo anche in relazione a contratti di fornitura estranei alle Attrezzature.
7.1 Gli Inserti destinati a essere incorporati nel Getto sono forniti a cura e spese del Cliente e dovranno pertanto essere consegnati DAP presso la sede di CF e nella quantità indicata dal Cliente nell’Ordine e confermata da CF nella Conferma d’Ordine.
7.2 La quantità di Inserti necessaria in relazione all’Ordine andrà determinata dalle Parti considerando anche i normali rischi di produzione.
7.3 Gli Inserti devono essere di qualità tale da essere idonei all’uso convenuto. Qualora tali inserti manchino di dette qualità, il Cliente è il solo e unico responsabile di ogni e qualsivoglia difetto del Getto che ne deriva.
8.1 (Diritti di proprietà industriale)
8.1.1 CF è la sola ed esclusiva titolare dei DPI relativi (i) ai Getti e alle relative tecniche di produzione, (ii) alle soluzioni tecniche che la stessa propone per migliorarne la qualità o il costo, (iii) alle Attrezzature eventualmente realizzate da CF o agli eventuali adattamenti effettuati sulla stessa quando viene fornita dal Cliente, nonché (iv) ai campioni, marchi e loghi di CF. Rientrano tra i beni oggetto dei DPI di titolarità di CF, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli studi di produzione, i software utilizzati nell’attività di progettazione dei Getti, l’attività di ricerca e altri diritti di privativa industriale (e.g. modelli, brevetti, marchi, etc.). La consegna dei Getti non è in alcun modo da intendersi come trasferimento al Cliente dei DPI di titolarità di CF.
8.1.2 Salvo il caso in cui i Getti siano progettati e prodotti esclusivamente da CF e destinati, in tutto o in parte, ad ampia clientela, il Cliente s’impegna a tenere indenne e manlevare CF da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dalle azioni che potrebbero essere avviate da terzi in conseguenza della messa in produzione di un Ordine avente ad oggetto Getti il cui progetto sia in qualunque modo protetto da DPI di titolarità di tali terzi.
8.1.3 Il Cliente riconosce che il costo delle Attrezzature previsto da CF, siano le stesse realizzate o meno da questa, non comprende il valore dei DPI, cioè l’apporto degli studi, dei brevetti o del know-how che CF abbia utilizzato per la loro messa a punto, che quindi non si intende trasferito, né oggetto di licenza.
8.2 (Obbligo di riservatezza)
Con riguardo alle Informazioni Riservate che gli siano comunicate da CF a qualsiasi titolo, il Cliente si impegna a:
9.1 Il Cliente dichiara e riconosce:
10.1 (Getti-campione)
10.1.1 Per gli Ordini aventi a oggetto Getti prodotti in serie, il Cliente ha facoltà di richiedere a CF la consegna di Getti-Campione. Qualora ritenga necessario richiedere dei Getti-Campione, il Cliente ha l’onere di riportare tale richiesta nell’Ordine.
10.1.2 Salvo diverso accordo scritto, entro 60 giorni dalla consegna dei Getti-Campione il Cliente è tenuto a comunicare l’accettazione o il rifiuto degli stessi secondo le modalità previste dall’art. 17 delle presenti Condizioni Generali. In caso di mancata comunicazione entro detto termine, i Getti-Campione s’intenderanno accettati e CF avrà facoltà di avviare la produzione dei Getti oggetto dell’Ordine.
10.2 (Controllo e accettazione)
10.2.1 CF è tenuta al Controllo dei Getti solamente se e nella misura in cui tale attività sia stata espressamente richiesta nell’Ordine e sia disciplinata nel Capitolato. Qualora il Capitolato difetti di indicazioni relative alle modalità di esecuzione del Controllo, CF è tenuta a effettuare unicamente un esame visivo e dimensionale. CF riconosce espressamente che è facoltà del Cliente effettuare personalmente il Controllo o delegarne l’esecuzione a enti terzi da indicare nell’Ordine.
10.2.2 Nel caso in cui le Parti definiscano i termini del Controllo nel Capitolato, l’accettazione dei Getti consegnati s’intenderà subordinata al positivo superamento dello stesso.
10.2.3 Salva la possibilità per le Parti di includere nel Prezzo anche il costo relativo al Controllo richiesto dal Cliente, quest’ultimo – previo accordo tra le Parti sulla relativa somma dovuta – sarà oggetto di fatturazione separata.
Tale prezzo tiene conto dei lavori specifici per ottenere le condizioni necessarie per la buona esecuzione dello stesso, soprattutto nel caso in cui il Controllo debba essere eseguito mantenendo integro il Getto su cui viene effettuato medianti i cosiddetti controlli non distruttivi.
10.2.4 Salvo diverso accordo indicato nell’Ordine, il Controllo viene eseguito presso lo stabilimento del Cliente a spese di quest’ultimo, al più tardi entro 15 giorni dalla consegna. Nel caso di mancata esecuzione del Controllo entro tale termine per cause non imputabili a CF, i Getti s’intenderanno integralmente accettati e CF avrà facoltà di procedere ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle presenti Condizioni Generali, laddove compatibile.
11.1 (Garanzia)
11.1.1 Salvo diverso accordo scritto, CF garantisce:
È espressamente esclusa la Garanzia per caratteristiche tecniche o idoneità a usi particolari che non siano stati richiamati nella Conferma d’Ordine.
11.1.2 È onere del Cliente verificare la conformità di cui al precedente paragrafo al momento della consegna dei Getti.
Qualsiasi reclamo, riserva o contestazione relativi a parti e/o componenti mancanti e/o vizi palesi deve essere denunciato entro 15 (quindici) giorni dalla data della consegna secondo l’Incoterm concordato. Decorso tale termine, il Cliente decade dal diritto alla Garanzia e di conseguenza dal diritto di proporre reclami o domande, anche in via riconvenzionale.
11.1.3 Fermo il Periodo di Garanzia di cui al precedente paragrafo 11.1.1, reclami, riserve o contestazioni relativi a qualsiasi vizio occulto dovranno essere formulati per iscritto a pena di decadenza entro il termine di 30 (trenta) giorni di calendario a decorrere dalla data di scoperta del vizio occulto. Decorso tale termine, il Cliente decade definitivamente dal diritto alla Garanzia e di conseguenza dal diritto di proporre reclami o domande, anche in via riconvenzionale. L’onere della prova della data della scoperta è a carico del Cliente.
11.1.4 In ogni caso è onere del Cliente fornire affidabile documentazione che comprovi la sussistenza effettiva dei vizi e la riconducibilità degli stessi a un errore di CF, fermo il diritto di quest’ultima di procedere, direttamente o indirettamente, con eventuali accertamenti e verifiche in loco.
11.1.5 Qualora il Cliente non fosse in grado di fornire la documentazione di cui al precedente paragrafo e/o, ad una verifica in loco da parte di CF, venga constatato che il Getto in esame risulti privo di vizi, la Garanzia non è dovuta e a CF sarà riconosciuto il diritto a un equo indennizzo per i costi eventualmente sostenuti a causa dell’infondata pretesa del Cliente, ivi inclusi quelli del personale.
11.1.6 Fatti salvi i casi di dolo e colpa grave, in forza della Garanzia CF è tenuta, in via esclusiva e alternativamente:
In caso di sostituzione, il Prezzo dei Getti sostituiti sarà oggetto di una nota di credito mentre i getti sostitutivi saranno fatturati al medesimo prezzo di quelli sostituiti, che s’intenderà già saldato.
Qualora CF ritenga di non essere in grado (i) di riparare o far riparare i Getti o (ii) di procedere alla relativa sostituzione, la stessa è tenuta a rimborsare al Cliente il valore dei Getti non conformi nei limiti specificati al successivo paragrafo 11.1.7.
11.1.7 La Garanzia comprende i costi di riparazione o sostituzione dei Getti difettosi nonché i costi connessi a tali attività, con espressa esclusione dei costi di montaggio, smontaggio e ritiro dalla circolazione dei Getti non conformi.
Fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 11.1.8, la Garanzia non copre le spese sostenute dal Cliente per i lavori eseguiti sui Getti non conformi quali, a titolo esemplificativo, trattamenti, lavorazioni a macchina, Controlli e, se del caso, su quelli dati in sostituzione, qualora CF non li abbia espressamente autorizzati per iscritto.
11.1.8 La Garanzia è esclusa qualora i vizi e/o difetti dei Getti siano determinati dalle seguenti cause:
(i) riparazioni e/o modifiche dei Getti non autorizzate per iscritto da CF, salva comprovata urgenza;
(ii) uso o applicazioni dei Getti non conformi alle caratteristiche tecniche degli stessi e, in particolare, la mancata osservanza delle regole e indicazioni contenute nei documenti consegnati unitamente agli stessi;
(iii) trasporto, conservazione e/o deposito dei Getti in maniera non conforme alle istruzioni fornite da CF;
(iv) qualsiasi altra causa non dovuta a negligenza di CF.
Il Cliente decade in ogni caso dalla Garanzia qui prevista qualora non provveda regolarmente al pagamento del Prezzo concordato, anche nel caso in cui l’inadempimento o il ritardo riguardino solo parte del Prezzo complessivo dei Getti.
11.1.9 Il regime di Garanzia previsto dal presente articolo si applicherà anche ai Getti riparati o sostituiti.
11.2 (Responsabilità)
11.2.1 In nessun caso CF può essere ritenuta responsabile:
11.2.2 In ogni caso, anche qualora CF fosse ritenuta responsabile del danno conseguito dal Cliente o da terzi, la somma dovuta a titolo di risarcimento non può superare il Prezzo effettivamente pagato dal Cliente per il Getto che ha causato il danno, salvo che il danno non derivi da dolo o colpa grave di CF.
11.2.3 Il Cliente rinuncia, e garantisce la stessa rinuncia da parte dei propri assicuratori e di eventuali terzi legati da un rapporto contrattuale con il Cliente stesso, a pretese di qualsiasi genere contro CF e/o i suoi assicuratori ulteriori rispetto ai limiti di Garanzia e di responsabilità stabiliti dalle presenti Condizioni Generali.
12.1 CF rimarrà la sola proprietaria dei Getti sino alla data del loro totale pagamento.
Le formalità previste dalla legge applicabile per rendere opponibile ai terzi la riserva di proprietà saranno a cura e carico del Cliente, ferma la facoltà di CF di provvedere in caso di inerzia del Cliente addebitando a questo i relativi costi.
12.2 In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Cliente, le rate di Prezzo eventualmente pagate saranno acquisite da CF a titolo d'indennizzo nei limiti stabiliti dalla legge, salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni da ciò derivanti.
13.1 (Forza maggiore)
13.1.1 CF non è responsabile per l’inadempimento delle obbligazioni di cui al Contratto qualora l’inadempimento derivi da una o più cause di forza maggiore impreviste o che non potevano prevedersi usando l’ordinaria diligenza. La presente clausola non si applica nei casi in cui la causa di forza maggiore sia superabile utilizzando la diligenza richiesta dalle presenti Condizioni Generali.
13.1.2 S’intendono di forza maggiore, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti cause: sciopero, serrata, interruzioni o disturbi di servizi di trasporto, incendio, tempesta, alluvioni e altre calamità naturali, epidemie e pandemie, difficoltà di approvvigionamento a livello globale.
13.2 (Eccessiva onerosità sopravvenuta)
13.2.1 Salvo che ciò non dipenda dalla condotta di una delle Parti, nel caso di sopravvenienza di eventi e/o circostanze impreviste e/o imprevedibili usando l’ordinaria diligenza che rendano l’esecuzione delle obbligazioni di una di esse eccessivamente onerosa rispetto all’altra, la Parte la cui prestazione è divenuta eccessivamente onerosa è tenuta a darne comunicazione all’altra immediatamente e comunque entro 5 (cinque) giorni dal momento in cui si è verificato lo squilibrio delle prestazioni. Per eccessiva onerosità si intende una variazione dei costi di produzione, di acquisto delle materie prime, dell’energia o dei trasporti superiore al 10% (dieci per cento) rispetto a quelli in vigore al momento dell’invio della Conferma d’Ordine.
13.2.2 Successivamente alla comunicazione di cui al precedente paragrafo, CF e il Cliente s’impegnano sin d’ora a negoziare in buona fede le modifiche al Contratto necessarie per ristabilire l’equilibrio tra le rispettive prestazioni.
13.2.3 Se nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo 13.2.1 le Parti non trovano un accordo su dette modifiche, la Parte a carico della quale si è verificato lo squilibrio contrattuale ha facoltà di risolvere il Contratto dandone comunicazione all’altra. Il Contratto s’intenderà risolto alla data di ricevimento di tale ultima comunicazione.
13.2.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che non determinano eccessiva onerosità sopravvenuta eventi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la riduzione dei prezzi delle materie prime, la diminuzione dei volumi acquistati e altri eventi che determinano unicamente un maggior vantaggio economico di una Parte rispetto all’altra, senza che questa ne risulti danneggiata rispetto alle previsioni di spesa o di guadagno al momento della Conferma d’Ordine.
Non sono qualificabili nell’ambito dell’eccessiva onerosità sopravvenuta né le offerte più vantaggiose (in particolare a prezzi più bassi o a termini di consegna inferiori, ecc.) né l’evoluzione di qualunque natura (per esempio, diminuzione dei volumi acquistati, , ecc.) quale ne sia la causa ed il fondamento dei rapporti tra il Cliente della Fonderia e i suoi propri clienti.
14.1 Le presenti Condizioni Generali e i Contratti che vi afferiscono sono regolati dal diritto italiano. Qualora il Cliente sia un soggetto di diritto straniero e/o comunque un soggetto avente la propria sede legale o il principale stabilimento all’estero, i contratti relativi alla Fornitura dei Getti saranno in ogni caso regolati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di beni mobili (Vienna, 11 aprile 1980 - CISG).
14.2 Per ogni controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali e/o dai Contratti che vi afferiscono è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.
In deroga al comma precedente, tuttavia, CF avrà facoltà di adire il Foro del luogo in cui ha sede legale il Cliente.
14.3 In deroga al precedente paragrafo 14.2, le controversie derivanti dal Contratto con Clienti aventi sede in un Paese al di fuori dell’Unione Europea, Svizzera, Islanda o Norvegia saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento. L’Arbitro giudicherà secondo la legge italiana. La sede dell'arbitrato sarà Milano. La lingua dell'arbitrato sarà quella italiana, salvo diverso accordo scritto
Salva preventiva autorizzazione scritta di CF, è fatto divieto al Cliente di trasferire e/o cedere i crediti e diritti derivanti, in tutto o in parte, dal Contratto.
La circostanza che una delle Parti non faccia valere, in un qualsiasi momento, i diritti ad essa riconosciuti da una o più clausole del presente Contratto non potrà essere intesa come rinuncia generale a tali diritti, né impedirà a tale Parte di pretenderne successivamente la puntuale e rigorosa osservanza.
17.1 Tutte le comunicazioni al Cliente inerenti al Contratto potranno essere effettuate all’indirizzo e-mail comunicato dal Cliente medesimo nell’Ordine. Resta inteso che sarà cura e responsabilità del Cliente comunicare ogni variazione in relazione all’indirizzo e-mail identificato dal Cliente per tutte le comunicazioni.
17.2 Tutte le comunicazioni a CF inerenti al Contratto potranno essere effettuate all’indirizzo seguente:
Cestaro Fonderie S.p.A.
Via dell’Artigianato, 34
36050 Bressanvido (VI)
Posta elettronica: info@fonderiecestaro.it e reception@fonderiecestaro.it
Posta elettronica certificata: amministrazione@pec.fonderiecestaro.it
18.1 Le presenti Condizioni Generali sono state predisposte tenendo conto degli usi in vigore nei paesi aderenti al CAEF e si applicano a tutti i contratti di Fornitura stipulati dalla Fonderia con Clienti di qualsiasi nazionalità. Le presenti Condizioni Generali regolano anche la vendita di Getti inclusi nei cataloghi di CF con espressa esclusione delle clausole relative a Forniture effettuate secondo i Capitolati dei Clienti o con l’utilizzo di Attrezzature e Stampi.
18.2 Le presenti Condizioni Generali costituiscono le sole in vigore tra le Parti in relazione alla presente materia e superano ogni altra regolamentazione generale o condizioni generali di acquisto utilizzato dal Cliente.
18.3 Le presenti Condizioni Generali potranno essere derogate da eventuali termini e/o condizioni di Fornitura particolari solo se contenuti nella Conferma d’Ordine della Fonderia. Eventuali successive modifiche e/o integrazioni alle presenti Condizioni Generali avranno efficacia fra le Parti solo se espressamente concordate per iscritto, con accordo dalle stesse sottoscritto e da allegare al relativo Contratto quale parte integrante dello stesso.
18.4 L’eventuale nullità o inefficacia di una delle clausole delle presenti Condizioni Generali, per qualsiasi causa queste intervengano, non determinerà l’invalidità del Contratto nella sua interezza, né delle altre previsioni contrattuali non direttamente collegate e/o dipendenti dalla clausola nulla o inefficace.
18.5 La natura dei termini indicati nelle presenti Condizioni Generali (termine di messa a disposizione, termine di presentazione per il controllo o il ricevimento, Termine di Consegna, ecc.) e il carattere tassativo degli stessi devono essere concordati e precisati nella Conferma d’Ordine. In mancanza di queste precisazioni, i termini hanno carattere indicativo.
Il Cliente accetta e pertanto sottoscrive espressamente le seguenti clausole:
4.1.2 | (Limitazione di responsabilità) |
4.1.3 | (Limitazione di responsabilità) |
4.2.4 | (Decadenza) |
4.2.5 | (Limitazione di responsabilità) |
4.2.6 (iii) | (Facoltà di sospendere l’esecuzione del Contratto) |
5.1.2 | (Diritto di CF ad aumentare il Prezzo) |
5.1.3 | (Limitazione di responsabilità) |
5.2.3 | (Facoltà di sospendere l’esecuzione del Contratto) |
5.2.4 | (Limitazione alla facoltà di opporre eccezioni) |
5.2.5 | (Limitazione alla facoltà di opporre eccezioni) |
6.1.1 | (Limitazione di responsabilità) |
6.1.3 | (Decadenza e limitazione di responsabilità) |
6.2.3 | (Limitazione di responsabilità) |
6.3.2 | (Decadenza) |
6.3.3 | (Restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi) |
6.3.4 | (Limitazione di responsabilità) |
6.3.6 | (Diritto di ritenzione delle Attrezzature) |
7.3 | (Limitazione di responsabilità) |
8.1.2 | (Limitazione di responsabilità) |
8.2 | (Restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi) |
9.1 (iv) | (Limitazione di responsabilità) |
9.1 (v) | (Restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi) |
10.1.2 | (Decadenza) |
10.2.4 | (Decadenza) |
11.1.2 | (Decadenza) |
11.1.3 | (Decadenza) |
11.1.5 | (Limitazione di responsabilità) |
11.1.7 | (Limitazione di responsabilità) |
11.1.8 | (Limitazione di responsabilità e decadenza) |
11.2.1 | (Limitazione di responsabilità) |
11.2.2 | (Limitazione di responsabilità) |
11.2.3 | (Limitazione di responsabilità) |
13.1.1 | (Limitazione di responsabilità) |
13.2.3 | (Decadenza) |
14.1 | (Legge applicabile) |
14.2 | (Deroga alla competenza) |
14.3 | (Clausola compromissoria) |
15. | (Restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi) |
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